domenica, 13 ottobre 2024

Consiglio Pastorale Affari Economici

CAE

Il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia è un organismo obbligatorio distinto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, e opera secondo la propria competenza, fissata da un regolamento.

 

Natura 
1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE), costituito in attuazione del can. 537 del Codice di diritto canonico e del 25° Sinodo Diocesano (cf Documento conclusivo, norma 24), secondo le indicazioni dell’Istruzione in materia amministrativa 2005 della Conferenza Episcopale Italiana (cf nn. 105-106), è un organismo di partecipazione e di corresponsabilità con il compito di aiutare il parroco, che lo presiede, nell’amministrazione dei beni della parrocchia, secondo le norme del diritto universale e particolare e il presente Regolamento. 
2. Il CPAE svolge il proprio compito amministrando i beni della parrocchia seguendo gli orientamenti del Consiglio pastorale unitario (CPU) – o, dove ancora presente, del Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) – secondo criteri di solidarietà, sobrietà, trasparenza e legalità. 
3. Scopo specifico del CPAE è condividere la responsabilità del parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia e provvedere affinché, tramite una oculata gestione, questi beni assolvano le loro finalità istituzionali e cioè il compimento regolare del culto divino, l’assicurazione di un dignitoso sostentamento del clero e delle altre persone a diretto servizio della Chiesa e l’esercizio delle opere di apostolato e di carità (cf can. 1254 § 2). 

Compiti 
4. In concreto il CPAE ha i seguenti compiti: 
a) condividere con il parroco l’attuazione delle scelte e delle indicazioni maturate nel CPU (o CPP) circa le iniziative economiche e le strutture della parrocchia, assumendosi eventualmente oneri di tipo esecutivo (cf Sinodo, norma 24, n. 110); 
b) esprimere il parere tecnico ed economico sugli atti di straordinaria amministrazione stabiliti dalla normativa universale e diocesana in materia (per esempio acquisti e alienazioni di beni immobili, assunzione di mutui, realizzazione di opere nuove e di ammodernamento, contratti, ecc.) avendo cura di ottenere le relative autorizzazioni previste dalle norme canoniche e civili. Le richieste di autorizzazione presentate all’Ordinario diocesano, vanno sempre sottoscritte anche dai membri del CPAE. A esse va allegato l’estratto del relativo verbale del CPU (o CPP), sottoscritto dal presidente e dal segretario; 
c) predisporre e sottoscrivere il bilancio consuntivo della parrocchia, che deve essere approvato dal CPU e reso noto alla comunità intera (cf Sinodo, norma 26); 
d) curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cf can.1284 § 2 n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali; garantire la conservazione dei beni inventariati della parrocchia, soprattutto in occasione del cambio del parroco;

e) vigilare che i depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, i titoli di credito di proprietà della parrocchia siano sempre e solamente intestati a: “Parrocchia di ... rappresentata dal parroco pro tempore nome e cognome.” 
d) studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la comunità parrocchiale al dovere di contribuire alle varie necessità della parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale (cf cann. 222, 1260 e 1261). 
5. Il CPAE ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la corresponsabilità dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia. Il parroco quindi ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi, e lo considererà un valido strumento per l’amministrazione della parrocchia. 
6. La responsabilità amministrativa di una parrocchia rimane in capo, infatti, al parroco unico o al moderatore (in caso di affidamento in solido): egli ne è il legale rappresentante (cf cann. 532; 543 § 2, 3°) e l’amministratore unico (cf can. 1279 § 1) sia nell’ordinamento canonico che in quello statale (cf CEI, Istruzione in materia amministrativa [2005], n. 102). 
Secondo possibili indicazioni diocesane in materia di deleghe, egli potrà delegare a un altro presbitero, a un diacono o a un laico la gestione generale o di singole realizzazioni, anche con una procura per gli atti civili, previa autorizzazione dell’Ordinario diocesano.

Per il regolamento completo logo pdf

Il Consiglio Parrocchiale Affari Economici eletto per il quinquennio 2021-2025 è composto dalle seguenti persone:

 

 don Guido Bottega
 Bigarella Roberta
 Leonardi Carlo
 Munari Paolo
 Nicolin Leone
 Todescan G.Sandro